LA TUTELA GIURIDICA DELLA VITA NASCENTE (1996)[1]

 

Angel Rodríguez Luño

 

1. Legge civile e legge morale

L’aborto procurato non è un fenomeno esclusivo dei nostri tempi. Tuttavia esso presenta oggi caratteri nuovi di indole quantitativa e qualitativa rispetto al passato. Questi significativi elementi di novità sono stati resi possibili da un insieme di strutture di “supporto” culturale ed economico, che sono riuscite ad oscurare notevolmente la percezione personale e collettiva del valore della vita umana. Questi fatti costituiscono lo sfondo sul quale l’enciclica Evangelium vitae (EV) affronta il problema etico-politico rappresentato dalle leggi civili che rendono legale l’aborto procurato e l’eutanasia.

Il rapporto della legge civile alla legge morale viene visto dall’enciclica da una prospettiva che non esiterei a chiamare “costituzionalistica”. Per costituzionalismo si intende comunemente il principio specificamente moderno secondo il quale il potere politico deve essere giuridicamente limitato in nome dei diritti umani. Il sistema costituzionale deve garantire i diritti della persona e mettere lo Stato in condizione di non poterli violare, e a tale scopo mette in atto una complessa tecnica giuridica che dovrebbe impedire che nessuno, neanche l’intero popolo o la sua maggioranza, possa avere un potere politico assoluto. Secondo il principio costituzionalistico esistono cose che mai possono essere fatte a nessuno e da nessuno[2].

La prospettiva costituzionalistica viene assunta esplicitamente da Giovanni Paolo II quando, riportando le parole di Giovanni XXIII, ricorda che «nell’epoca moderna l’attuazione del bene comune trova la sua indicazione di fondo nei diritti e nei doveri della persona. Per cui i compiti precipui dei poteri pubblici consistono, soprattutto, nel riconoscere, rispettare, comporre, tutelare e promuovere quei diritti; e nel contribuire, di conseguenza, a rendere più facile l’adempimento dei rispettivi doveri»[3]. E questa prospettiva diventa il principio fondamentale invocato dalla EV per giudicare le leggi che permettono o rendono legale l’aborto procurato. Tra i diritti fondamentali che appartengono nativamente alla persona, infatti, occupa il primo posto «l’inviolabile diritto alla vita di ogni essere umano innocente»[4]. Orbene, sarà difficile negare che le leggi che autorizzano o «legittimano la soppressione diretta di esseri umani innocenti sono in totale e insanabile contraddizione con il diritto inviolabile alla vita proprio di tutti gli uomini»[5], e che tali leggi negano pertanto «l’uguaglianza di tutti di fronte alla legge»[6]. D’altra parte, se il rispetto dei diritti fondamentali della persona è parte essenziale del bene che l’autorità politica deve rispettare e promuovere, si dovrà concludere che «le leggi che autorizzano e favoriscono l’aborto e l’eutanasia si pongono dunque radicalmente non solo contro il bene del singolo, ma anche contro il bene comune e, pertanto, sono del tutto prive di autentica validità giuridica. Il misconoscimento del diritto alla vita, infatti, proprio perché porta a sopprimere la persona per il cui servizio la società ha motivo di esistere, è ciò che si contrappone più frontalmente e irreparabilmente alla possibilità di realizzare il bene comune. Ne segue che, quando una legge civile legittima l’aborto o l’eutanasia cessa, per ciò stesso, di essere una vera legge civile, moralmente obbligante»[7]. L’argomentazione fornita dalla EV sembra logicamente ineccepibile. Tuttavia è da segnalare che su questa parte dell’enciclica si sono concentrate le più vivaci reazioni. Alcuni si sono strappati le vesti, affermando ad alta voce che a nessuno è consentito giudicare in quel modo una legge dello Stato. Soffermiamoci su questa obiezione.

Direi in primo luogo che non può scappare ad una serena riflessione che anche le leggi che sancivano un regime di discriminazione razziale nella Repubblica Sudafricana erano leggi dello Stato, varate secondo una procedura formalmente ineccepibile, e tuttavia sono state giustamente osteggiate dalla comunità internazionale. Certamente ammetto che non avrei nessun inconveniente a concedere all’ordinamento statale nel suo complesso e ad ogni sua singola espressione la presunzione della giustizia, ma devo anche aggiungere che tale presunzione dovrà cedere il posto ad un esame più riflessivo quando ci si trova davanti a una legge che sembra intaccare proprio il senso naturale della giustizia che costituisce l’anima del nostro ordinamento giuridico. Esso, come succede anche negli altri Paesi civili, riposa sul principio fondamentale di non discriminazione: la legge vale per tutti, tutti siamo uguali davanti alla legge e davanti allo Stato, uguaglianza che è assoluta quando si tratta di diritti o interessi di carattere fondamentale. Quando si è convinti che non è giusto operare discriminazioni sulla base del colore della pelle, né sulla base di convinzioni politiche o religiose, non si riesce a capire come potrebbe essere giusto discriminare fatalmente il diritto fondamentale alla vita di alcuni esseri umani già concepiti per il semplice fatto che non sono nati, che non sono desiderati o che non possiedono la capacità di rivendicare i loro diritti. Una tale discriminazione non è compatibile in linea di principio coi fondamenti del nostro ordinamento giuridico-politico.

D’altra parte, il principio fondamentale da cui parte l’argomentazione della EV è riconosciuto formalmente dalla nostra giurisprudenza costituzionale. La Corte Costituzionale della Repubblica Italiana riconosce che la «tutela del concepito (...) abbia fondamento costituzionale», giacché la Costituzione «garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, fra i quali non può non collocarsi, sia pure con le particolari caratteristiche sue proprie, la situazione giuridica del concepito»[8]. In modo analogo si pronunciò qualche giorno dopo il Tribunale Costituzionale della Repubblica Federale Tedesca, stabilendo che «la vita che si sviluppa nel seno materno è un bene giuridico autonomo tutelato dalla Costituzione. Il dovere di tutela non soltanto vieta allo Stato di interferire direttamente nella vita che si sviluppa, ma gli impone anche di proteggerla e favorirla»[9] Questa sentenza del Tribunale Costituzionale tedesco offre un motivo di particolare interesse, giacché segnala esplicitamente che la Legge Fondamentale tedesca impone allo Stato un dovere di tutela. È questo un punto sul quale vale la pena di riflettere.

2. Il dovere di tutela da parte dello Stato

Come nota M. Rhonheimer[10], buona parte della dottrina costituzionalistica europea è passata da una comprensione protoliberale dei diritti fondamentali come mere libertà del singolo di fronte allo Stato, a una comprensione più “istituzionale” di tali diritti: essi sono non solo libertà del singolo garantite dalle ingerenze dello Stato, ma esprimono anche un ordine di valori da realizzare da parte della comunità politica. I diritti fondamentali non sono solo libertà dallo Stato, ma anche libertà nello Stato[11]. Anche altri importanti studiosi come J. Isensee[12] e E. Klein[13] hanno contribuito a stabilire che i diritti fondamentali, specie quello alla vita, non solo garantiscono l’immunità nei confronti dello Stato, ma conferiscono al singolo anche il diritto di essere protetto mediante disposizioni legali da ingerenze realizzate da altre persone.

Questo principio è stato pienamente riconosciuto dal Tribunale Costituzionale della Germania riunificata nella nota sentenza del 28 maggio 1993. Ciò è particolarmente chiaro nelle Leitsätze prima e terza: «La Costituzione impone allo Stato il dovere di tutelare la vita umana, anche quella prenatale (...) La dignità umana appartiene già alla vita umana prenatale. L’ordinamento giuridico deve assicurare i presupposti giuridici del suo sviluppo nel senso di un autonomo diritto alla vita del nascituro. Questo diritto alla vita trova il proprio riconoscimento, indipendentemente dall’accettazione di esso da parte della madre (...). La tutela giuridica spetta al nascituro anche nei confronti della propria madre. Una tale tutela è possibile, solo se il legislatore vieta alla donna di abortire, in linea di principio, e le impone contestualmente il dovere giuridico, di principio, di portare a termine la gravidanza»[14].

Alcuni parlano a questo punto di diritto repressivo. Lasciando da parte quel po’ di demagogia che in questo tipo di accuse certo non manca, vorrei che qualcuno mi spieghi come sia possibile riconoscere e tutelare un qualsiasi diritto umano senza dover costringere giuridicamente i cittadini a non fare certe cose nei confronti di terzi. Giustamente ha scritto P. Häberle che «se la libertà del singolo non fosse tutelata penalmente contro la minaccia derivante dall’altrui abuso della libertà, non vi sarebbe più luogo per parlare del significato della libertà per la vita sociale nell’insieme. S’imporrebbe il più forte. Il risultato complessivo al quale tendono i diritti fondamentali verrebbe messo in discussione, perché persino la realizzazione individuale delle libertà risulterebbe essere seriamente minacciata»[15].

D’altra parte, occorre notare che l’esigenza di tutela dei diritti fondamentali non è fondata unicamente sul valore che gli interessi da essi garantiti hanno per un ipotetico individuo non politico. È stato giustamente notato che la sfera privata della vita individuale è il presupposto della vita politica. Attraverso i diritti fondamentali si realizza un processo di libertà che costituisce un elemento essenziale della democrazia. I diritti fondamentali sono il “fondamento funzionale” della vita democratica. Essi sono garanzie concesse alla comunità, elementi di ordine pubblico e principi strutturanti del nostro vivere insieme. I diritti fondamentali adempiono una funzione sociale e la loro tutela rappresenta anche un interesse pubblico[16]. Anche questa prospettiva è stata accettata dal Tribunale Costituzionale tedesco. Ciò mi sembra evidente quando afferma che «il dovere di protezione della vita prenatale (...) è una condizione fondamentale per un’ordinata vita collettiva nello Stato. Esso spetta a tutti i poteri statali, cioè allo Stato in tutte le sue funzioni e, specialmente, al potere legislativo. Il dovere di protezione si riferisce specialmente ai pericoli che provengono da altre persone (...) Una tale tutela del nascituro di fronte alla propria madre è possibile solo se il legislatore vieta ad essa in linea di principio un’interruzione della gravidanza e le imponga con ciò il dovere giuridico di tenere il bambino. Il divieto di principio dell’aborto e il dovere di principio di portare a termine la gravidanza sono due elementi inseparabili della tutela costituzionalmente dovuta»[17]. Dobbiamo quindi concludere che quando si sostiene che le leggi che autorizzano o favoriscono l’aborto sono in contrasto anche con le esigenze del bene comune[18], la EV si pone ad un livello di ragionamento etico-giuridico perfettamente congruente con i principi fondamentali che stanno alla base della concezione moderna dello Stato.

3. Dovere di tutela e regolazione dell’aborto

Si pone a questo punto la domanda se le attuali legislazioni abortiste, che si presentano formalmente come leggi di tutela della maternità e che introducono una certa regolazione dell’aborto, possano essere considerate in qualche modo come una tutela della vita nascente compatibile con il diritto fondamentale alla vita. Abbiamo già detto che la EV dà a questa domanda una risposta negativa: le leggi sull’aborto «sono in totale e insanabile contraddizione con il diritto inviolabile alla vita proprio di tutti gli uomini e negano, pertanto, l’uguaglianza di tutti di fronte alla legge»[19]. A questo si deve aggiungere, come si è detto prima, la grave lesione del bene comune rappresentata da leggi che violano una delle condizioni fondamentali per un’ordinata vita collettiva nello Stato. Un breve esame della situazione creatasi in Italia e in Germania permetteranno di illustrare quanto affermato dalla EV.

Sappiamo che con la sentenza del 1975, la Corte Costituzionale italiana dichiarò illegittimo l’art. 546 del Codice penale, sulla base della strana considerazione che l’embrione «persona deve ancora diventare», e secondo il principio della collisione di interessi costituzionalmente protetti, ma allo stesso tempo ritenne che «sia obbligo del legislatore predisporre le cautele necessarie per impedire che l’aborto venga procurato senza seri accertamenti sulla realtà e gravità del danno o pericolo che potrebbe derivare alla madre dal proseguire della gestazione: e perciò la liceità dell’aborto deve essere ancorata ad una previa valutazione della sussistenza delle condizioni atte a giustificarla». Lasciamo ora da parte i molti aspetti discutibili di questa sentenza[20]. Interessa piuttosto considerare che la legge 194/78 creò una situazione in aperta contraddizione con la sentenza della Corte. Si può ben comprendere che il Tribunale di Pesaro nella sua ordinanza del 9 giugno 1978 abbia considerato non manifestamente infondata le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4, 5 e 22 della legge 194/78, giacché, contrariamente a quanto stabilito dalla Corte Costituzionale, secondo la legge 194 «nessun sindacato è consentito al sanitario sulla liceità o meno dell’aborto, neppure in quelle evenienze rientranti nelle sue competenze specifiche, non rinvenendosi nella legge alcuna possibilità per il sanitario medesimo di rifiutare la licenza di aborto anche in base alla negatività dei suoi accertamenti od anche l’indicare sul documento il suo giudizio negativo in proposito»[21].

Eliminato qualsiasi sindacato da parte medica, la sentenza della Corte Costituzionale del 31 marzo 1988, n. 389 determinò l’estromissione del padre del concepito. Molto significativa è la motivazione data dalla Corte: «La norma impugnata (l’art. 5 della legge 194) è frutto della scelta politico-legislativa  — insindacabile da parte di questa Corte —  di lasciare la donna unica responsabile della decisione di interrompere la gravidanza; che tale scelta non può considerarsi irrazionale in quanto è coerente al disegno dell’intera normativa e, in particolare, all’incidenza, se non esclusiva sicuramente prevalente, dello stato gravidico sulla salute sia fisica che psichica della donna»[22]. Ormai era chiaro che in teoria e in pratica veniva garantito un vero diritto all’aborto, almeno per quanto riguarda i primi novanta giorni della gravidanza, in modo che, ben lontano dall’ipotesi di collisione di interessi gravi costituzionalmente protetti (gravi danni alla salute, pericolo di morte) considerata dalla Corte nel 1975, l’aborto poteva venir impiegato semplicemente e massicciamente come metodo di controllo delle nascite, come hanno dichiarato diversi Ministri della Repubblica nella loro relazione annuale al Parlamento sull’applicazione della legge 194[23]. Non vedo in che modo la situazione risultante possa essere compatibile con la tutela del concepito che, a giudizio della Corte, la Costituzione garantisce. Riguardo alla suaccennata sentenza del 1988 c’è veramente da restar stupiti, giacché quello che si doveva controllare non era la coerenza interna della normativa varata dal legislatore, ma la sua congruenza con i principi costituzionali che la scelta del legislatore sembra non rispettare.

Considerazioni analoghe dovrebbero essere fatte per la Germania. Per ben due volte (nel 1975 e nel 1993) il Tribunale Costituzionale tedesco ha dichiarato nulle due leggi approvate dal Parlamento, perché la tutela da esse garantita era insufficiente e in contrasto con la Costituzione. Poco tempo fa, il 21 agosto 1995, è stata varata una seconda legge per la Germania riunificata[24]. La recente legge è un’abile combinazione della disciplina a termine (anche se ufficialmente non si parla di Fristenregelung, ma di Beratungsregelung) e della disciplina per indicazioni. L’aborto entro le prime 12 settimane è depenalizzato, se la donna può attestare la previa richiesta di consiglio nei consultori approvati dallo Stato. Inoltre, l’aborto non è contro il diritto (nicht rechtswidrig), in qualsiasi stadio della gravidanza, se esiste la indicazione medica, la quale è concepita in modo da comprendere anche l’indicazione embriopatologica e le motivazioni di ordine psicologico. Infine entro le prime 12 settimane anche l’indicazione criminologica rende legittimo l’aborto. Forse è ancora presto per rendersi conto degli effetti dell’applicazione della nuova normativa, ma l’analisi delle indicazioni sulla consulenza prevista come tutela della vita del nascituro nel § 5 dell’Art. 1 fanno pensare che siamo in pratica davanti ad una amplissima liberalizzazione dell’aborto almeno per quanto riguarda il primo trimestre della gravidanza.

È vero che la sentenza del Tribunale Costituzionale tedesco del 1993 conteneva, accanto ad una buona dichiarazioni di principi, importanti elementi di ambiguità, ma è difficile non pensare ad un contrasto tra la nuova legge e la Costituzione tedesca. Essa prevede che i diritti fondamentali sono in vigore sempre con riserva dell’esistenza di una possibile legge che restringe il diritto (Gesetzesvorbehalt), ma d’altra parte l’Art. 19, 2 della Grundgesetz stabilisce che nessun diritto fondamentale può essere intaccato nel suo «contenuto essenziale» (Wesensgehalt). Come si può pensare che una normativa che in pratica liberalizza l’aborto entro le prime 12 settimane non intacca il «contenuto essenziale» del diritto alla vita del nascituro? In realtà, sia in Italia che in Germania il principio giuridico del bilanciamento dei beni è stato strumentalmente utilizzato come un espediente atto a svuotare completamente un diritto fondamentale, che diventa una pura forma riconosciuta solo teoricamente. D’altra parte, le statistiche riguardanti l’Italia e la Germania, Paesi con un sistema sanitario moderno nei quali è inesistente o rarissima la possibilità di arrivare ad una vera collisione tra il diritto alla vita della madre e il diritto alla vita del figlio, dimostrano con i fatti che il legislatore ordinario è andato ben oltre qualsiasi ipotesi di collisione di diritti costituzionalmente protetti. Le leggi sull’aborto sanciscono in pratica un diritto della donna all’aborto.

4. Esiste un diritto di autodeterminazione riguardo all’aborto?

Sul piano delle argomentazioni c’è da registrare che l’evidente impossibilità di fondare l’attuale legislazione abortista su principi quale la collisione di diritti, lo stato di necessità, ecc., ha portato alla messa a punto di un fondamento positivo sulla base dell’autodeterminazione della donna vista come diritto umano fondamentale. Ma neppure questo presunto diritto può dar luogo ad un’argomentazione convincente. Il furto, la calunnia, lo stupro, il sequestro di persona, ecc. costituiscono un atto di autodeterminazione da parte di chi lo commette, anche se non certo da parte di colui o colei che lo subisce. Gli atti di autodeterminazione sono accettati, tutelati o vietati dal diritto a seconda della loro identità reale. Se non può esistere un diritto di rubare, come può esistere un diritto di sopprimere un bambino ancora non nato? Come può esistere il diritto di non riconoscere che qualsiasi altro essere umano, in quanto essere umano, è uguale a me in tutto ciò che riguarda il diritto alla vita e agli altri diritti fondamentali? Infatti, non può esistere un diritto al non riconoscimento dell’altro come uguale a me, perché tale riconoscimento è la regola fondamentale di ogni diritto e di ogni giustizia[25]. Non accettare che qualsiasi uomo, per il semplice fatto di esserlo, merita quel riconoscimento è invece il principio fondamentale di ogni discriminazione: razziale, religiosa, economica, eugenetica, ecc.

L’autodeterminazione della donna e dell’uomo, a questo riguardo, consiste nel prendere liberamente la scelta di concepire oppure di non concepire, ma non nella possibilità di sopprimere il concepito, perché in questo caso c’è di mezzo la vita di un terzo essere umano. Qui non si tratta di autodeterminazione, ma semplicemente del fallimento della logica utilitaristica: essa evidentemente non funziona nei casi in cui alcuni discriminano una classe di essere umani — i non ancora nati, o quelli di una determinata razza o colore — della quale è impossibile che i discriminatori entrino mai a formar parte. Non è facile allora evitare il sospetto che dietro le grida in favore dell’autodeterminazione della donna si nasconda il desiderio di mascherare la cattiva coscienza, quando non il proprio tornaconto, da parte di coloro che nei confronti della donna non si assumono le proprie responsabilità.

Chi ancora volesse sostenere in modo ragionato la legittimità della legalizzazione dell’aborto, si troverà davanti ad una alternativa: o ammettere la legalità dell’uccisione di una classe di esseri umani innocenti oppure negare l’identità umana dell’embrione o del feto. La prima strada non risulta praticabile per motivi ovvi, anche se è quella che corrisponde a ciò che realmente sono le leggi abortiste. La seconda non è compatibile con i dati attualmente forniti dalla genetica e dall’embriologia[26], ma prima ancora risulta sbarrata da considerazioni di ordine giuridico ed etico. I diritti umani portano con sé il proprio criterio di umanità, vale a dire, un proprio principio fondante del rispetto e della tutela. Come ha scritto R. Spaemann, «da quando esiste, parlando in assoluto, un diritto dell’uomo, non si è autorizzati a definire il carattere che dovrebbero avere i portatori di questo diritto; in altri termini, bisogna necessariamente considerare come una persona, nel senso giuridico del termine, ogni essere nato da madre umana»[27]. Infatti, se di fronte a un essere vivente della specie “uomo” qualcuno fosse autorizzato a domandarsi se si tratta veramente di un soggetto di diritti, quel tale avrebbe la possibilità di privare gli altri dai loro diritti, in virtù di proprietà che non dipendono dal loro libero arbitrio (stato evolutivo, colore della pelle, ecc.). Allora i diritti umani non sarebbero diritti inerenti alla condizione umana, ma una concessione da parte di colui o di coloro che possono decidere chi è giuridicamente uomo. Se diciamo, per esempio, che il feto merita tutela giuridica a partire del 14º o del 90º giorno, è chiaro che la vita umana resterebbe interamente nelle nostre mani, perché arriveranno al 14º o al 90º giorno soltanto coloro che saranno stati rispettati durante il periodo precedente. Il fondamento del rispetto non sarà più la condizione umana, ma l’accettazione benevola e gratuita da parte dei genitori, della società o dello Stato. La vita sarebbe allora una concessione, e non più un diritto umano inalienabile. In questo senso si può affermare che il modo stesso in cui un embrione o un feto diventa bambino, ragazzo e adulto implica che si deve già in anticipo trattarlo, non come una cosa, ma come quello che è: un essere umano. Se fosse trattato come una cosa fino al momento in cui si manifestano in lui i primi segni della ragione, della capacità di relazione, o di qualsiasi altro criterio convenzionale di umanità, questi primi segni non si manifesterebbero mai. L’idea di diritto umano implica che colui che è stato concepito da madre umana possieda fin dal primo istante il diritto a un credito d’umanità[28].

Questa argomentazione è perfettamente comprensibile dal punto di vista del diritto positivo. Basti leggere attentamente alcuni passi della sentenza del 1993 del Tribunale Costituzionale tedesco. Nelle “Considerazioni in diritto” viene affermato: «Nel giudizio pendente non è necessaria una decisione sul fatto se la vita umana cominci già con la fusione dell’ovulo e dello spermatozoo — come fa intendere anche la scienza dell’antropologia medica —. (...) In ogni caso, nel tempo così determinato della gravidanza, si tratta della vita prenatale come vita individuale, come identità genetica e perciò già definita nella sua unicità e non ripetibilità, non più divisibile, la quale non si sviluppa più verso l’uomo, ma come uomo (...) Laddove esiste vita umana, ad essa appartiene anche la dignità umana. Questa dignità dell’essere umano si trova anche per la vita prenatale nell’esserci (Dasein) di per se stesso. Per rispettarla e tutelarla diviene necessario che l’ordinamento giuridico garantisca le condizioni giuridiche del suo sviluppo, nel significato di un diritto alla vita individuale del nascituro. Questo diritto alla vita, che non si giustifica solamente con l’accettazione da parte della madre, ma appartiene al nascituro a causa della sua esistenza, è il diritto elementare e non alienabile, che si fonda sulla dignità umana; esso vale anche indipendentemente da determinate convinzioni religiose o filosofiche, sulle quali all’ordinamento di uno Stato laico e neutrale non spetta dare alcun giudizio»[29].

Queste considerazioni permettono di capire che quando lo Stato introduce nell’ordinamento giuridico il principio dell’inviolabilità assoluta della vita umana innocente, non sta accettando in modo non dovuto un principio confessionale o un criterio comunque estraneo all’idea moderna della politicità. Quel principio risponde invece a uno dei valori sostanziali (la vita) e a uno dei principi fondamentali (il principio di uguaglianza) che stanno alla base dello Stato democratico e costituzionale moderno. Giustamente N. Bobbio rispondeva, a chi si richiamava al patto sociale, «che il primo grande scrittore politico che formulò la tesi del contratto sociale, Tommaso Hobbes, riteneva che l’unico diritto cui i contraenti entrando in società non avevano rinunciato era il diritto alla vita»[30]. Forse conviene ripetere che il rispetto dei diritti umani fondamentali è la condizione che veramente distingue uno Stato costituzionale democratico da uno Stato che non lo è; l’ex-Unione Sovietica aveva una costituzione scritta, ma non era uno stato costituzionale, perché il potere di certi organi dello Stato e del Partito non erano, almeno in pratica, limitati dai diritti della persona. Con altre parole, in uno Stato democratico e costituzionale certe cose non possono essere fatte.

5. Conclusione

Il discorso svolto in questa parte dell’enciclica Evangelium vitae scaturisce necessariamente dalla considerazione dei diritti umani, e in particolare del diritto alla vita, come una norma oggettiva di principio. Ciò corrisponde non solo alla Costituzione italiana e tedesca, ma all’intera tradizione costituzionale occidentale, la quale fin dal suo inizio perseguiva valori morali sostanziali quali la vita, e quindi la sicurezza e la pace, la proprietà e la libertà, valori la cui realizzazione e tutela sembra comunque necessaria per consentire agli individui la libera esplicazione della loro personalità[31]. Pertanto è perfettamente congruente con la concezione moderna dello Stato e della politica che la EV affermi, riguardo alle leggi che legalizzano l’aborto o l’eutanasia, che «siamo di fronte solo a una tragica parvenza di legalità e l’ideale democratico, che è davvero tale quando riconosce e tutela la dignità di ogni persona umana, è tradito nelle sue stesse basi»[32]. Contrariamente a quanto hanno affermato strumentalmente certi critici, Giovanni Paolo II non intende contestare le basi dello Stato moderno, ma piuttosto si richiama alle radici di una cultura politica di rispetto della persona senza la quale lo Stato moderno non potrebbe esistere. Un ordinamento per il quale è legale togliere violentemente la vita ad un essere umano prima ancora di nascere non è un ordinamento di giustizia, perché non può essere giusto che gli esseri umani siano divisi in due classi, la prima delle quali può mettere in discussione il diritto alla vita degli appartenenti alla seconda. Rendere legale un tale principio di discriminazione rappresenta una pesante sconfitta per tutti.



[1] Pubblicato su «Identità cattolica» 1 (1996) 13-21. Ripreso con alcune modifiche in Rodríguez Luño, A., «Cittadini degni del vangelo» (Fil 1, 27). Saggi di etica politica, Edizioni Università della Santa Croce, Roma 2005, pp. 75-90.

[2] Cfr. Matteucci, N., Organizzazione del potere e libertà. Storia del costituzionalismo democratico, Utet, Torino 1976, pp. 3-4. La tradizione costituzionalistica è ben lontana dal populismo e dall’assolutizzazione del potere della maggioranza. Anche quest’ultimo è limitato dai diritti inalienabili dell’uomo, che il costituzionalismo intende tutelare attraverso un sistema di istituzioni politiche e di garanzie giuridico-positive.

[3] EV, n. 71. Le parole citate da Giovanni Paolo II sono dell’enciclica Pacem in terris, 11-IV-1963, II: AAS 55 (1963) 273-274.

[4] EV, n. 71.

[5] EV, n. 72.

[6] EV, n. 72.

[7] EV, n. 72.

[8] Sentenza 18 febbraio 1975 n. 27. Può essere consultato il testo completo in L’aborto nelle sentenze delle Corti Costituzionali, Giuffrè, Milano 1976, pp. 327-329.

[9] Tribunale Costituzionale della Repubblica Federale Tedesca, Sentenza del 25 febbraio 1975, Leitsätze, n. 1. Può essere consultato il testo tedesco e la traduzione italiana nel volume citato nella nota precedente.

[10] Diritti fondamentali, legge morale e difesa legale della vita nello Stato costituzionale democratico. «Annales Theologici» IX/2 (1995) 271-334.

[11] Cfr. Häberle, P., Die Wesensgehaltgarantie des Art. 19 Abs. 2, Grundgesetz. Zugleich ein Beitrag zum institutionellen Verständnis der Grundrechte und zur Lehre vom Gesetzesvorbehalt, 3ª ed. ampliata, C.F. Müller, Heidelberg 1983. Cito la traduzione parziale italiana: Le libertà fondamentali nello Stato costituzionale, La Nuova Italia Scientifica, Roma 1993, p. 51. Häberle si richiama ai conosciuti studi di Hesse, K., Die verfassungsrechtliche Stellung der politischen Parteien im modernen Staat, «VVStRL» 17 (1959) 11 ss.; Smend, R., Bürger und Bourgeois im deutschen Staatrecht, in Staatsrechtliche Abhandlungen und andere Aufsätze, 2ª ed., 1968, pp. 309 ss.; Hamel, W., Die Bedeutung der Grunderechte im sozialen Rechtsstaat, 1957, p.  40.

[12] Cfr. Isensee, J., Das Grundrecht auf Sicherheit. Zu den Schutzpflichten des freiheitlichen Verfassungsstaates, Walter de Gruyter, Berlin-New York 1983.

[13] Cfr. Klein, E., Grundrechtliche Schutzpflicht des Staates, «Neue Juristiche Wochenschrift» 42 (1989) 1633-1640.

[14] La traduzione italiana della Sentenza può essere consultata nel volume di D’Amico, M., Donna e aborto nella Germania riunificata, Giuffrè, Milano 1994. L’autrice del volume non sembra essere d’accordo con la Sentenza del Tribunale tedesco. Sulle ragioni del disaccordo ci sarebbe molto da discutere.

[15] Häberle, P., Le libertà fondamentali nello Stato costituzionale, cit., p. 47. Comunque, e a scanso di equivoci, ci tengo a precisare che qui non si fa un’apologia della carcerazione. Piuttosto intendo mettere in luce che non è ragionevole squalificare in anticipo come “repressiva” l’idea che i diritti fondamentali devono essere giuridicamente tutelati.

[16] Cfr. ibid., pp. 51-59.

[17] Sentenza del 28 maggio 1993, D.I.1,b) e 2; nel volume Donna e aborto..., cit., pp. 165-166 (sott. mia).

[18] Cfr. EV, n. 72.

[19] EV, n. 72.

[20] Si vedano i commenti critici sulla sentenza del 1975 pubblicati nella «Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale» (1975) 566-573.

[21] Ho preso la citazione da Fiore, A., La legge 194/78, un anno dopo, in «Medicina e Morale» XIX/1 (1979) 7-27, che offre una anche buona visione di insieme della situazione creata dalla legge 194/78. È significativa a questo riguardo l’osservazione contenuta in una delle Memorie presentate alla Corte Costituzionale Italiana: «Purtroppo il Ministero non ha potuto fornire i dati relativi alle motivazioni dell’aborto, perché queste, del tutto irrilevanti dal punto di vista sostanziale, non vengono neppure annotate, sia pure come semplice allegazione della donna, nel ‘certificato di urgenza’ ovvero nel ‘documento attestante lo stato di gravidanza e l’avvenuta richiesta’ di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 5 L. 194. A nostro modo di vedere questo divieto di annotare le motivazioni dell’aborto costituisce una singolare lacuna della legge, la quale sembra preoccuparsi di non far conoscere neppure le reali dimensioni del fenomeno, sebbene ciò sarebbe particolarmente necessario per programmare un’efficace azione preventiva o per provvedere alle opportune modificazioni della legge stessa» (Memoria del Movimento per la Vita alla Corte Costituzionale, 5 dicembre 1979, in Casini, C., Diritto alla vita: la vicenda costituzionale, Dehoniane, Napoli-Roma 1982, p. 83).

[22]  Si veda il testo in «Giurisprudenza italiana» I/1 (1988) 1073-1076, con l’importante nota critica di A. De Cupis. Si ricordino anche i commenti critici di G. Amato su «L’Espresso», 17 aprile e 1 maggio del 1988.

[23] Cfr. per esempio «Atti Parlamentari», Camera dei deputati, VIII Legislatura, Relazione sull’attuazione della legge contenente norme per la tutela sociale della maternità e sulla interruzione volontaria della gravidanza (1981), presentata alla Presidenza dal Ministro della Sanità (Altissimo) il 2 aprile 1982, p.50. Si vedano anche la p. 2 della Relazione presentata dallo stesso Ministro il 3 maggio 1983 e la p. 64 della Relazione presentata dal Ministro Degan il 29 febbraio 1984.

[24] Schwangeren— und Familienhilfeänderungsgesetz (SFHÄndG), 21-VIII-95. Si veda il testo tedesco in «Bundesgesetzblatt» I, 1995, 1050-1057.

[25] Per la considerazione dell’aborto dal punto di vista dell’uguaglianza di tutti di fronte alla legge, cfr. EV, n. 72, 2º capoverso.

[26] Su questa tematica ci sarebbero interessanti riflessioni da proporre ai lettori, se lo spazio a nostra disposizione lo permettesse. Ci dobbiamo limitare ad alcune segnalazioni bibliografiche. Per gli aspetti scientifici: Serra, A., Per un’analisi integrata dello “status” dell’embrione umano. Alcuni dati della genetica e dell’embriologia, in Biolo, S. (ed.), Nascita e morte dell’uomo. Problemi filosofici e scientifici della bioetica, Marietti, Genova 1993, pp. 55-105; Blechschmidt, E., Daten der menschlichen Frühentwicklung. Menschliches Leben beginnt im Augenblick der Befruchtung, in Aa.Vv., Auf Leben und Tod, 5ª ed., Bastei-Lübbe, Bonn 1991, pp. 26-47. Dal punto di vista filosofico: Guardini, R., Il diritto alla vita prima della nascita, La Locusta, Vicenza 1985; Lambertino, A, La bioetica e il processo di formazione dell’essere umano. Riflessioni filosofiche, in Biolo, S. (ed.), Nascita e morte ..., cit., pp. 125-135; nella stessa opera collettiva, Berti, E., Quando esiste l’uomo in potenza? La tesi di Aristotele, pp. 109-113; Suárez, A., Sono l’embrione umano, il bambino con anencefalia ed il paziente in stato vegetativo persistente delle persone umane? Una dimostrazione razionale a partire dai movimenti spontanei, «Acta Philosophica» II/1 (1993) 105-125; Rodríguez Luño, A., El concepto de respeto en la Instrucción «Donum vitae», «Anthropotes» 4/2 (1988) 261-272; Gallagher, J., Is the Human Embryo a Person? A Philosophical Investigation, Human Life Research Institut, Toronto 1985.

[27] Spaemann, R., Discussioni sulla vita “degna di essere vissuta”, «Cultura & Libri» IV/27 (1987) 509.

[28] Cfr. Ibid., p. 510.

[29] Il testo appartiene alla sezione D.I.1.a) della Sentenza, pp. 164-165 del volume prima citato Donna e aborto nella Germania riunificata.

[30] Intervista rilasciata da N. Bobbio a «La Stampa» del 15-V-1981. Citato da Palini, A., Aborto. Dibattito sempre aperto da Ippocrate ai nostri giorni, Città Nuova Editrice, Roma 1992, p. 74.

[31] Il radicamento dello Stato moderno nei valori etico-politici della vita e la sicurezza, la libertà e la giustizia è stata messa vigorosamente in luce da Kriele, M., Einführung in die Staatslehre. Die geschichtlichen Legitimitätsgrundlagen des demokratischen Verfassungsstaates, 4ª ed., Westdeutscher Verlag, Opladen 1990.

[32] EV, n. 20.